Adozione in casi particolari

Adozione in casi particolari: cosa prevede la legge e quando è possibile

La legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 e dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, disciplina l’affidamento e l’adozione dei minori, materia di competenza esclusiva del tribunale per i minorenni. Essa regola in particolare sia l’adozione piena, che consegue alla dichiarazione di adottabilità di un minore in stato di abbandono, sia l’adozione internazionale, relativa ai minori stranieri adottati all’estero da coppie italiane.

Che cos’è l’adozione in casi particolari

Gli articoli 44-57 della stessa legge attribuiscono inoltre al tribunale per i minorenni la competenza a disporre l’adozione in casi particolari, rivolta a minori per i quali esiste già un legame affettivo stabile con una persona o una coppia. Con questa forma di adozione, tale legame viene riconosciuto e tutelato giuridicamente.

Il concetto di genitore sociale

In questa prospettiva, la giurisprudenza ritiene genitore chi si prende cura del minore e lo accudisce quotidianamente, instaurando con lui un rapporto affettivo duraturo: è il cosiddetto genitore sociale. A differenza dell’adozione piena, quella prevista dall’art. 44 della legge n. 184/1983 non interrompe i rapporti del minore con la famiglia d’origine, ma consente di formalizzare i legami positivi costruiti nella famiglia in cui egli vive, offrendo tutela a chi di fatto svolge il ruolo genitoriale.

La riforma della filiazione e l’equiparazione tra figli

La riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219) ha unificato lo status di tutti i figli, inclusi quelli adottivi, rendendo omogenee le diverse forme di parentela previste dall’art. 74 c.c. Successivamente, la Corte Costituzionale – con una sentenza che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui richiamava l’art. 300 c.c. – ha eliminato l’ultimo ostacolo alla piena equiparazione tra figli naturali, adottivi e adottati in casi particolari.

L’interesse superiore del minore nella giurisprudenza

La giurisprudenza più recente ha ribadito che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere. In particolare, la sentenza n. 16242/2025 della Corte di Cassazione, affrontando il caso dell’adozione del figlio del partner in un contesto di elevata conflittualità dopo la separazione, ha riaffermato che il legame affettivo consolidato del minore va tutelato anche contro il dissenso del genitore biologico, a salvaguardia della sua stabilità emotiva. La stessa pronuncia ha inoltre confermato la possibilità di trascrivere in Italia le adozioni avvenute all’estero.

Le ipotesi previste dall’art. 44 della legge n. 184/1983

L’art. 44 della legge n. 184/1983 individua quattro ipotesi di adozione in casi particolari, che possono essere disposte anche senza dichiarazione di adottabilità del minore:

a) da persone legate al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado, o da un rapporto stabile e duraturo – anche maturato durante un affidamento prolungato – quando il minore sia orfano di entrambi i genitori;
b) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge;
c) quando il minore, orfano di padre e di madre, si trovi nelle condizioni di disabilità indicate dall’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) quando risulti impossibile procedere all’affidamento preadottivo.