Analisi della sentenza della Corte di Cassazione penale dell’ 8 agosto 2025, n. 29381
Rientra nel doveroso compito del G.i.p. verificare la sussistenza dei presupposti per il giudizio immediato, potendo il Giudice, in caso di grave pregiudizio per le esigenze educative del minore, rigettare la richiesta.
Nel procedimento penale minorile, in base al principio di sussidiarietà rispetto al rito ordinario, le norme sul giudizio immediato previste dal D.P.R. n. 448 del 1988 devono necessariamente essere interpretate in collegamento con quelle del codice di procedura penale. In particolare, si richiama l’art. 455, comma 1, c.p.p., secondo cui il giudice, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, deve decidere se emettere il decreto di giudizio immediato o rigettare la richiesta.
Il potere legislativamente riconosciuto al G.i.p. di rigettare la richiesta di giudizio immediato mostra come sia puntuale compito del giudice verificare che questa sia accompagnata dai requisiti stabiliti dal legislatore per la celebrazione del processo nelle le forme del giudizio immediato, e, in particolare, che il pubblico ministero non abbia violato l’art. 25, comma 2-ter, D.P.R. 448/1988, che vieta la richiesta di giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore. In forza di tale disposto normativo, la Corte esclude un’ipotesi di abnormità strutturale nel provvedimento di diniego.
Parimenti, la Corte ritiene che non può ritenersi configurata una abnormità funzionale, in quanto quando l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, e anche nella ipotesi in cui i presupposti siano stati ritenuti sussistenti in modo errato si configurerà un atto illegittimo, ma non abnorme.